Giovedì sera al corso per Guardie Zoofile dell’ENPA abbiamo trattato un argomento curioso: l’evoluzione della tutela degli animali nell’ordinamento penale. Cerco di farne un breve riassunto, per approfondimenti vi rimando a siti più specializzati!
CODICE ZANARDELLI (XIX secolo)
Il codice Zanardelli sanziona per la prima volta il maltrattamento degli animali per tutelare la moralità pubblica. In casa si poteva fare qualsiasi cosa si volesse al proprio animale, ma non in pubblico.
Un comportamento crudele e sadico avrebbe potuto destare un senso di raccapriccio nelle persone estranee alla vicenda, per cui si veniva sanzionati solamente in luoghi in cui terzi avrebbero potuto assistere alla scena.
ARTICOLO 727 del codice penale
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro carateristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini dell cattività è punito con l’ammenda […]
L’articolo 727 è molto simile come testo al Codice Zanardelli ma contiene due concetti innovativi molto importanti:
- non è specificato dove è proibito maltrattare gli animali, quindi si deduce che questo diventi illecito sia in pubblico che nella sfera privata domestica
- si considerano anche gli aspetti etologici dell’animale, che deve essere trattato in maniera adeguata in base alle sue caratteristiche e alle sue necessità.
ARTICOLO 638 del codice penale
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave realto, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commessosu tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commetto il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
L’articolo 638 sanziona solamente l’uccisione e il maltrattamento di animali altrui, che diventano reati procedibili a querela, ossia solamente dopo la denuncia del proprietario.
Notate come quel deteriora sottolinei il fatto che gli animali sono ancora ritenuti una proprietà, un oggetto, come una macchina o un frullatore.
Il terzo comma semplicemente vi autorizza a sparare ai piccioni se vi cacano sulla macchina nuova nel vostro cortile. Consigliabile comunque non farlo se non siete sicuri di avere un’ottima mira e di non beccare accidentalmente il vicino.
LEGGE 189 del 2004
La legge 189 contiene Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
È un altro buon passo avanti per la tutela degli animali.
Leggiamo in particolare l’Articolo 544 bis:
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Qui l’uccisione di un animale è descritta esattamente come un omicidio. Ecco perché ci sono delle importanti innovazioni.
Ovviamente ci sono delle eccezioni (per crudeltà o senza necessità):
- macellazione
- debellamento di una malattia (aviaria, …)
- soppressione (in teoria dovrebbe risparmiare gravi sofferenze all’animale)
- abbattimento degli animali selvatici per controllarne il numero (cinghiali, …)
- …
La legge tratta ancora il maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, il combattimento tra animali, l’abbandono etc.
La legge 189 modifica il codice penale inserendovi il Titolo IX bis – dei delitti contro il sentimento per gli animali.
Un’altra importante svolta è il fatto che vengano attribuiti dei sentimenti agli animali: è finalmente riconosciuto dalla legge che un cane voglia bene al proprio padrone e che l’abbandono ne causerebbe una grave sofferenza morale.
Vengono quindi sancite tutte quelle azioni che vanno a ledere i sentimenti degli animali.
CODICE ZANARDELLI (XIX secolo)
Il codice Zanardelli sanziona per la prima volta il maltrattamento degli animali per tutelare la moralità pubblica. In casa si poteva fare qualsiasi cosa si volesse al proprio animale, ma non in pubblico.
Un comportamento crudele e sadico avrebbe potuto destare un senso di raccapriccio nelle persone estranee alla vicenda, per cui si veniva sanzionati solamente in luoghi in cui terzi avrebbero potuto assistere alla scena.
ARTICOLO 727 del codice penale
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro carateristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini dell cattività è punito con l’ammenda […]
L’articolo 727 è molto simile come testo al Codice Zanardelli ma contiene due concetti innovativi molto importanti:
- non è specificato dove è proibito maltrattare gli animali, quindi si deduce che questo diventi illecito sia in pubblico che nella sfera privata domestica
- si considerano anche gli aspetti etologici dell’animale, che deve essere trattato in maniera adeguata in base alle sue caratteristiche e alle sue necessità.
ARTICOLO 638 del codice penale
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave realto, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commessosu tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commetto il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
L’articolo 638 sanziona solamente l’uccisione e il maltrattamento di animali altrui, che diventano reati procedibili a querela, ossia solamente dopo la denuncia del proprietario.
Notate come quel deteriora sottolinei il fatto che gli animali sono ancora ritenuti una proprietà, un oggetto, come una macchina o un frullatore.
Il terzo comma semplicemente vi autorizza a sparare ai piccioni se vi cacano sulla macchina nuova nel vostro cortile. Consigliabile comunque non farlo se non siete sicuri di avere un’ottima mira e di non beccare accidentalmente il vicino.
LEGGE 189 del 2004
La legge 189 contiene Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
È un altro buon passo avanti per la tutela degli animali.
Leggiamo in particolare l’Articolo 544 bis:
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Qui l’uccisione di un animale è descritta esattamente come un omicidio. Ecco perché ci sono delle importanti innovazioni.
Ovviamente ci sono delle eccezioni (per crudeltà o senza necessità):
- macellazione
- debellamento di una malattia (aviaria, …)
- soppressione (in teoria dovrebbe risparmiare gravi sofferenze all’animale)
- abbattimento degli animali selvatici per controllarne il numero (cinghiali, …)
- …
La legge tratta ancora il maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, il combattimento tra animali, l’abbandono etc.
La legge 189 modifica il codice penale inserendovi il Titolo IX bis – dei delitti contro il sentimento per gli animali.
Un’altra importante svolta è il fatto che vengano attribuiti dei sentimenti agli animali: è finalmente riconosciuto dalla legge che un cane voglia bene al proprio padrone e che l’abbandono ne causerebbe una grave sofferenza morale.
Vengono quindi sancite tutte quelle azioni che vanno a ledere i sentimenti degli animali.
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